L’istituto della messa alla prova minorile è disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/1998 ed è uno degli strumenti messi a disposizione dal legislatore per evitare di irrogare una sentenza di condanna nei confronti di un minore.
Il nostro ordinamento, infatti, come molti altri, ritiene che una pena detentiva nei confronti di un minore sia fondamentalmente inutile, non aiutando la risocializzazione del reo e comportando anzi fenomeni di stigmatizzazione ed etichettatura.
La messa alla prova è dunque una modalità alternativa di definizione del processo mediante la quale si può pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, ove il periodo di prova previsto per l’imputato, al quale viene ammesso dal Giudice dietro precisi presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
Presupposti applicativi e reati
L’art. 28 d.p.r. 448/1988 prevede che: “il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione”.
La misura è applicabile anche in presenza di precedenti penali, per qualsiasi tipologia di reato e può essere reiterata più volte non vigendo, nel processo minorile, il limite stabilite per il giudizio ordinario. Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione 19 luglio 2024 n. 29652. L’art. 28, tuttavia, opera una distinzione tra reati punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni e reati residuali: tale distinzione si riferisce esclusivamente alla durata della sospensione del processo che, nel primo caso, non può superare i tre anni e un anno nel secondo.
L’assenza di limiti, che comporterebbe un ampio margine discrezionale nell’applicazione dell’istituto, ha reso la valutazione delle caratteristiche di personalità del minore che inducono a ritenere possibile il suo recupero molto importanti: in una personalità in crescita, quale è quella del minorenne, il singolo atto trasgressivo non può, infatti, essere considerato indicativo di una scelta di vita deviante.
Procedimento
La sospensione del processo può essere chiesta dalle parti in ogni stato e grado del processo, ovvero sia in sede di udienza preliminare sia in fase dibattimentale. La richiesta di sospensione presuppone il consenso del minore.
Con il provvedimento di messa alla prova il processo è sospeso ed il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del ragazzo ed è fondamentale che il ragazzo accetti e condivida il contenuto del progetto.
La presa in carico ad opera dei servizi sociali consente di valutare la personalità e il vissuto del minorenne, affinché realizzi una piena consapevolezza circa la sua responsabilità e le motivazioni che lo hanno spinto a delinquere.
Ai sensi dell’art. 27 comma 2 il giudice provvede alla sospensione del processo sulla base del progetto sopra descritto.
L’iter che conduce alla sospensione del procedimento si costituisce di tre fasi:
- Una prima fase che vede la formazione dell’opinione favorevole circa la predisposizione della misura a seguito della decisione del collegio, il quale ha al suo interno specialisti in grado di valutare l’incidenza del processo sul minore;
- Una seconda fase in cui il giudice richiede ai servizi minorili la predisposizione del programma e rinvia l’udienza per un tempo breve sufficiente all’elaborazione dello stesso;
- Una terza fase in cui il giudice lo valuterà potendo inserire anche altre prescrizioni, talvolta tentativi di riconciliazione con la vittima.
Dopo aver valutato l’opportunità del progetto di intervento, il giudice dunque con ordinanza sospende il processo per un periodo di tempo che varia e dipende dalla gravità del reato per cui si procede, come sopra descritto.
Con l’ordinanza il giudice affida il minore ai servizi minorili che avranno il compito di monitorare il rispetto del programma e sottoporre all’attenzione del giudice ogni situazione che concerne la sopravvenuta irrealizzabilità del programma stesso.
È importante, infatti, che eventuali situazioni rilevanti per la prova del minore siano portate a conoscenza del giudice e da lui valutate. Ciò infatti può condurre anche ad una modifica ed un adeguamento del programma alla nuova circostanza, in modo che il minore sia messo in condizioni di rispettare le prescrizioni. Qualora il minore si dimostri riluttante alle regole contenute nel programma e si renda autore di violazioni delle stesse, i servizi sono tenuti a dare notizia al giudice.
Infatti, l’art. 28 prevede la possibilità per il giudice di revocare la prova.
Se lo scopo della prova è la rieducazione del minore e l’attivazione del senso di responsabilità, consequenziale sarà la revoca della stessa in presenza di comportamenti che tradiscono queste e che dimostrino la non meritevolezza da parte del minore di quel trattamento favorevole.
Nell’ipotesi in cui la prova si svolga regolarmente, il giudice decorso il periodo di sospensione, fisserà una nuova udienza nella quale dichiarerà con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell’evoluzione della sua personalità, ritenga che la prova abbia avuto esito positivo, pronunciando sentenza di non luogo a procedere se intervenuta nel corso dell’udienza preliminare ovvero di non doversi procedere, nel caso in cui la sentenza intervenga in sede dibattimentale.
Se, invece, il giudice riterrà l’esito sarà negativo, il procedimento proseguirà con l’udienza preliminare o dibattimentale.
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