La negoziazione in materia di separazione introdotta dalla Legge n. 162/2014 consiste nell’accordo dei coniugi di cooperare in buona fede e lealtà al raggiungimento di una soluzione consensuale di separazione personale, senza adire l’autorità giudiziaria e affidando agli avvocati la negoziazione per formalizzare l’accordo, per tentare la conciliazione, per suggerire il percorso della mediazione familiare , per raccomandare ai genitori l’importanza di trascorrere tempi adeguati con i figli minori e per certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e di ordine pubblico. Infatti con l’aiuto di un avvocato divorzista o matrimonialista è possibile mettere in atto una separazione consensuale di questo tipo. La negoziazione assistita può essere utile perché può rendere più veloci i tempi, mediamente a Roma tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione.
La velocità della procedura potrebbe anche significare una riduzione dei costi. Ma non sempre potrebbe essere così: una delle principali differenze tra separazione consensuale in tribunale e separazione con la negoziazione assistita è che la prima può essere seguita anche da un solo avvocato (se i coniugi non hanno posizioni diverse e sono in accordo sulla soluzione) mentre la seconda necessita per legge di un avvocato per ogni parte.
Per cui è probabile che, almeno in alcuni casi (quando i coniugi hanno già un accordo) la separazione in tribunale sia preferibile sotto il profilo economico.
Passiamo ora ad illustrare nel dettaglio la procedura di separazione con negoziazione assistita.
Poiché la procedura di separazione con negoziazione assista è una delle procedure di separazione di tipo consensuale, sia la decisione di separarsi, sia la disciplina dei rapporti della coppia successivi alla separazione è necessario che siano definite con il consenso di entrambi i coniugi, sulla base pertanto di un accordo. Non è consentito infatti, in questa procedura, che un giudice possa stabilire la separazione e dettare la disciplina dei rapporti della coppia al posto dei coniugi che non si sono accordati. Se l’accordo, nonostante le negoziazioni condotte da avvocati matrimonialisti o divorzisti, non matura, la separazione consensuale con negoziazione assistita non è procedibile.
Uno degli aspetti rilevanti di detta procedura è che non è necessario recarsi in Tribunale per separarsi. L’accordo deve essere depositato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale ma tale adempimento è eseguito dagli avvocati, pertanto la coppia che sceglie tale procedura per separarsi consensualmente non dovrà mai recarsi in Tribunale, ma solo presso lo studio del proprio avvocato. Contrariamente a quanto accade nel caso di separazione consensuale dinanzi al Giudice, ove i coniugi possono farsi assistere da un unico avvocato, come già evidenziato, in questo caso è prescritta dalla legge l’assistenza necessaria di un avvocato per ognuno dei due coniugi.
Alla negoziazione assistita possono accedere sia coniugi senza prole che con figli minori, o maggiorenni economicamente non autosufficienti. È necessario in questi casi che l’accordo raggiunto venga inviato al Procuratore della Repubblica, per ricevere un’autorizzazione specifica.
Nel caso in cui il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda all’interesse dei figli, trasmette l’informazione al Presidente del tribunale, che fissa l’udienza. Nella prassi capita che il Procuratore chieda chiarimenti o integrazioni agli avvocati, evidenziando aspetti che lui ritenga problematici.
Ma vediamo nel dettaglio la procedura.
L’avvocato mediante l’invio di raccomandata a.r. (sostituita ovviamente da pec ove possibile) comunica all’altro coniuge l’intenzione del suo cliente di procedere mediante la negoziazione. Detto invito deve indicare:
- l’oggetto della controversia, e cioè la situazione di fatto da cui sia nata la controversia;
- l’avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni dal recepimento o il suo rifiuto può fondare oggetto di valutazione del giudice ai fini delle spese del giudizio o di quanto previsto dagli art. 96 c.p.c. (lite temeraria);
- la sottoscrizione dell’interessato, autenticata dall’avvocato scrivente.
Nel caso in cui il coniuge ricevente dovesse ignorare l’invito, occorrerà necessariamente procedere con una separazione giudiziale.
Nel caso in cui, invece, il coniuge ricevente aderisse alla negoziazione, le parti sigleranno una apposita convenzione di negoziazione, cioè un contratto debitamente siglato dalle parti e dai rispettivi avvocati che disciplina il modo di condurre le negoziazioni e il tempo delle negoziazioni, (non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni) obbligando le parti ad incontrarsi e discutere in modo da tentare di raggiungere un accordo sul fatto di separarsi e sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione. Come detto, trattandosi di una procedura di separazione consensuale, tale accordo è necessario per il suo perfezionamento
Evidentemente le negoziazioni potranno produrre due esiti:
- l’accordo non si raggiunge. Se i coniugi non si accordano, il fatto del mancato accordo viene certificato dagli avvocati. Detta attestazione dei difensori prova che la negoziazione assistita è stata eseguita, seppur infruttuosamente e ciò consente alla parte convenuta di evitare le sanzioni previste dalla legge, descritte nel paragrafo precedente. Poiché -a causa del mancato accordo- la procedura di separazione con negoziazione assistita è stata infruttuosa, le parti, se vogliono separarsi, potranno esperire la procedura di separazione giudiziale che prescinde da un accordo dei coniugi.
- L’accordo si raggiunge. Redatta la convenzione le parti passeranno alla stesura dell’accordo vero e proprio, che dovrà contenere l’indicazione delle condizioni (patrimoniali e non) della separazione .L’accordo (debitamente sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori) dovrà dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati, informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare e riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, nè è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico. In presenza di prole minorenne, è inoltre necessario che l’accordo contenga l’informazione alle parti in ordine all’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
L’accordo, unitamente al mandato conferito al legale:
- in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e quest’ultimo, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per la trasmissione entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5 l. 132/2014;
- in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro dieci giorni al fine di verificare la corrispondenza del contenuto dell’accordo all’interesse della prole e
- nel caso in cui l’accordo sia ritenuto dal Procuratore della Repubblica corrispondente all’interesse della prole, quest’ultimo comunica il nullaosta agli avvocati;
- nel caso in cui, invece, l’accordo venga ritenuto dal Procuratore della Repubblica lacunoso o contrario all’interesse della prole, quest’ultimo “trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”. Il Presidente del Tribunale, convocati e sentiti i coniugi, che possono modificare il contenuto dell’accordo, decide se autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che perfeziona e conclude la procedura) o rifiutare tale autorizzazione (impedendo il perfezionarsi della procedura) lasciando i coniugi non separati, i quali si vedranno quindi costretti ad intraprendere una nuova procedura di separazione se vogliono separarsi. Neanche il Presidente può modificare l’accordo perché essendo espresso nell’ambito di un procedura di tipo consensuale, in quanto tale, non può essere modificato da terzi senza perdere la propria natura.
- Ottenuto il nullaosta della Procura, entro dieci giorni, è onere di almeno uno degli avvocati trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio ed al CNF .
La trascrizione nei registri anagrafici della separazione a seguito di negoziazione assistita produce gli stessi effetti di una sentenza emessa dal Tribunale.
Dall’accordo di separazione occorrerà attendere sei mesi per procedere con la richiesta di divorzio.
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