Nel nostro ordinamento è escluso che un minore accetti o rinunci personalmente all’eredità poichè la capacità di agire, ossia l’idoneità a porre in essere atti giuridici, si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.). Per tale motivo, occorre sempre l’intervento dei genitori (o di chi ne fa le veci) che devono accettare o rinunciare dopo essere stati autorizzati dal Giudice tutelare. In particolare, la legge prevede che i minori possano accettare l’eredità solo con il beneficio di inventario, qualsiasi altra forma di accettazione è nulla ed inefficace (Cass. 1267/1986, Cass. 7417/1999, Cass. 2211/2007).Tale regime è posto a tutela dei minori che vengono sottratti al regime ordinario di responsabilità illimitata per i pesi ereditari.
La differenza sostanziale fra l’accettazione pura e semplice e quella con beneficio d’inventario è così indivuabile:
- con l’accettazione pura e semplice si verifica la confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, il quale subentra nell’attivo e nel passivo e risponde dei debiti ereditari come se fossero i propri (responsabilità patrimoniale illimitata),
- con l’accettazione beneficiata i due patrimoni (del defunto e dell’erede) rimangono separati e l’erede risponde di eventuali debiti solo con i beni ereditati e non con i propri (responsabilità patrimoniale limitata).
È chiaro come l’accettazione con beneficio di inventario costituisca un “vantaggio” per l’erede che è tenuto al pagamento dei debiti ereditari nei limiti del valore dei beni ereditati, mentre l’erede puro e semplice risponde dei debiti con tutto il patrimonio.
L’accettazione con beneficio di inventario avviene mediante dichiarazione, ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La redazione dell’indicato inventario va effettuata entro dei termini precisi:
- se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari (ad esempio, il figlio che vive nella casa del genitore poi defunto), deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione ed entro i 40 giorni successivi accettare o rinunciare all’eredità: decorsi infruttuosamente tali termini, il chiamato si considera erede puro e semplice;
- se il chiamato non è nel possesso nei beni ereditari, può rendere la dichiarazione di accettazione con beneficio sino a che non sia prescritto il diritto di accettare, ovvero dieci anni, ma dopo la dichiarazione deve effettuare l’inventario entro tre mesi, se omette tale adempimento, diviene erede puro e semplice.
Per i soggetti minori, però, è stabilita una deroga al detto termine, poiché essi decadono dal beneficio se non provvedono alla redazione dell’inventario entro un anno dal compimento della maggiore età. In tale frangente può accadere dunque, che un genitore accetti l’eredità per conto dei minori e rediga subito l’inventario oppure che non vi provveda, attendendo che il minore diventi maggiorenne. In tal caso, la legge dispone che: “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione” (art. 489 c.c.). Decorso quindi un anno da quando il soggetto è divenuto maggiorenne, senza che sia stato redatto l’inventario, questi decade dal beneficio.
Di recente, su questa materia, è stata posta all’attenzione della Corte di Cassazione una questione molto delicata ovvero se, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario da parte di un minorenne sia di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualità di erede oppure se, per l’acquisizione di tale qualità, occorra anche il compimento dell’inventario dell’eredità. In particolare le Sezioni Unite si sono pronunciate sul caso di un genitore che ha effettuato l’accettazione beneficiata per il minore senza poi redigere l’inventario. Nel caso in esame la Suprema Corte ha ribadito la tesi secondo cui, in forza del principio della irrevocabilità della accettazione, la dichiarazione di accettazione con beneficio esprime definitivamente la volontà del dichiarante di accettare l’eredità, senza introdurre una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione. Si conferma, dunque, l’indirizzo interpretativo che riconosce al minore la qualità di erede, per effetto della dichiarazione di accettazione del suo legale rappresentante, anche se non accompagnata dall’inventario, e nega di conseguenza la facoltà di una valida rinuncia successiva. Tale considerazione si fonda sulla circostanza per la quale l’accettazione beneficiata è pur sempre accettazione dell’eredità e il negozio di accettazione è irretrattabile, cioè, comporta un acquisto definitivo, non essendo possibile revocare la relativa dichiarazione.
Del resto, la necessità della preventiva autorizzazione del Giudice tutelare implica che la legge riconosca all’atto di accettazione beneficiata, compiuta dal legale rappresentante, effetti nella sfera giuridica del minore. Si pensi, a titolo di esempio, alla trascrizione nei registri immobiliari della sola dichiarazione di accettazione beneficiata, pur in mancanza dell’atto di inventario, che riconosce un autonomo effetto ai fini della pubblicità che, anche sotto tale profilo, non può che identificarsi nell’accettazione dell’eredità.
In tal senso, a fronte dell’accettazione beneficiata dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, il minore non può essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità a cui venga eventualmente riconosciuta la facoltà di rinuncia. Tale considerazione trova fondamento nell’art. 489 c.c. che enuncia come il minore non decada dal beneficio di inventario se, entro un anno dal compimento della maggiore età provveda a redigerlo, in quanto laddove il rappresentante non lo abbia eseguito, tale inadempimento, per volontà di legge, non è causa di impedimento al prodursi degli effetti del beneficio. Se infatti, il minore, provvede a redigere l’inventario entro l’anno egli usufruirà del beneficio che limita la sua responsabilità, in caso contrario sarà considerato erede puro e semplice. L’art. 489 c.c., dunque, ha un’operatività limitata al termine per conseguire il beneficio, non al termine per accettare o rinunziare all’eredità.
In conclusione, il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite è il seguente: la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.
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