Sospensione del 25.10.23 esecuzione immobiliare a seguito di apertura della procedura di sovraindebitamento RgE 62_21 Tribunale Civitavecchia, sez Immobiliare
Ex art.78 CCII il Tribunale di Civitavecchia ha disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione della procedura di sovraindebitamento proposta (concordato minore) non divenga definitivo, non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. La procedura esecutiva veniva sospesa e annullata la data di asta imminente per la vendita del bene